Art. 9 ONC dal 2022

Art. 9 Incrocio
(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)
1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla met di carreggiata da lui adoperata.
2 Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri. (1) Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo. (2)
(2) Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
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