Art. 89 CPC dal 2024

Art. 89 Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalit degli appartenenti a tali gruppi.
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3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
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