LAgr Art. 89 - Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 89 LAgr dal 2025

Art. 89 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali (1)

1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: (2)

  • a. (3) l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;
  • b. (1) il richiedente dirige l’azienda in modo economicamente efficace;
  • c. (2) dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2;
  • d. (2) il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche;
  • e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;
  • f. il richiedente dispone di una formazione adeguata;
  • g. (7) il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l’investimento;
  • h. (7) l’affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d’investimento, che l’affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l’articolo 290 del Codice delle obbligazioni (9) , per la durata del credito d’investimento.
  • 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

  • a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
  • b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini. (10)
  • 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. (11)

    (1) (4)
    (2) (5)
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
    (5) (6)
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (7) (8)
    (8) Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
    (9) RS 220
    (10) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (11) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGII/1-2009/5Entscheid Art. 87 Abs. 1 lit. a, Art. 89 Abs. 1 lit. b und d LwG (SR 910.1); Art. 3 Abs. 1ter lit. a, Art. 8, Art. 10 Abs. 1 SVV (SR 913.1). Investitionshilfe für Hochbaumassnahme. Finanzier- und Tragbarkeit der geplanten Investition (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung II/1, 30. April 2010, II/1-2009-5). Investition; Betrieb; Vorinstanz; Rekurrent; Investitionskredit; Landwirtschaft; Gesuch; Rekurrenten; Entscheid; Investitionskredite; Milch; ürzt:; Finanzierung; Deckungsbeitrag; Pacht; Investitionshilfe; Bundes; Tragbarkeit; Rekurs; Massnahmen; Gewährung; Strukturverbesserung; Landwirtschaftliche; Erwägungen; Produktionskosten; Kapitalkosten; Hypothek; ützt
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