Art. 89 LAgr dal 2025
Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali (1)
1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: (2) a. (3) l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;b. (1) il richiedente dirige l’azienda in modo economicamente efficace;c. (2) dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2;d. (2) il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche;e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;f. il richiedente dispone di una formazione adeguata;g. (7) il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l’investimento;h. (7) l’affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d’investimento, che l’affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l’articolo 290 del Codice delle obbligazioni (9) , per la durata del credito d’investimento.
2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini. (10)
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. (11)
(1) (4)
(2) (5)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(7) (8)
(8) Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
(9) [RS 220]
(10) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(11) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
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