Art. 87 LIVA dal 2025

Art. 87 Interesse moratorio
1 In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.
2 In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d’imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.