Art. 87 CPM dal 2023
Art. 87 Tradimento militare
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d’informazione, impianti o cose che servono all’esercito, od impedisce o turba l’esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare turba l’ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l’amministrazione dell’esercito, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).3. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.