Art. 85 LAMaI dal 2024

Art. 85 (1) Opposizione (art. 52 LPGA (2) )
L’assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.