Art. 85 LStrl dal 2022

Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria
1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84.
2 Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi (1) .3 Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest’ultima decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.
4 La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell’unit familiare.
5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorit cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale. (2) 6 ... (3)
8 Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullit conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC (9) , la SEM ne informa l’autorit competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorit . Se l’autorit promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. (10)
(1) RS 142.31(2) Per. introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
(4) (5)
(5) Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
(6) RS 831.30
(7) (8)
(8) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
(9) RS 210
(10) Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
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