Art. 81 LTF dal 2022

Art. 81 Diritto di ricorso
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2 Il pubblico ministero della Confederazione è inoltre legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli comunicata, o essere comunicata a un’altra autorit federale, o se lui stesso ha delegato alle autorit cantonali l’istruzione e il giudizio della causa penale. (5)
3 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
(1) Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
(3) Introdotto dal n. II 8 della L201F del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
(4) RS 313.0
(5) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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