OR Art. 806 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 806 OR dal 2025
Art. 8 Diritto di voto 1. Determinazione 06
1 Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.
2 Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.
3 La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:1. la nomina dei membri dell’ufficio di revisione;2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;3. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.