Art. 799 CCS dal 2022

Art. 799 I. Costituzione
1 Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validit l’atto pubblico. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.