Art. 79 LEF dal 2023

Art. 79 1. Mediante la procedura civile o amministrativa (1)
Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.