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Legge sulla fusione (LFus)

Art. 79 LFus dal 2023

Art. 79 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 79 Contratto di fusione

1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.

2 Il contratto contiene:

  • a. il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;
  • b. indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;
  • c. la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.
  • 3 Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev’essere oggetto di atto pubblico.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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