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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 78 LPPC dal 2023

Art. 78 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 78 Capitolo 8: Responsabilit? per danni Principi

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili dei danni cagionati illecitamente a terzi dal personale insegnante della protezione civile o dai militi nell’adempimento di compiti della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa del danneggiato o di terzi.

2 È tenuto al risarcimento dei danni l’ente pubblico cui sottost? l’autorit? che ha emesso la convocazione.

3 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilit? civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

4 Il danneggiato non ha azione contro il personale insegnante della protezione civile o i militi.

5 Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle esercitazioni della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner di cui all’articolo 3 o l’esercito.

6 In caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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