OR Art. 777a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 777a OR dal 2025
Art. 777a Sottoscrizione delle quote sociali
1 Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.
2 L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:1. l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;2. l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;3. il divieto di concorrenza imposto ai soci;4. i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;5. le pene convenzionali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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