LDA Art. 75 - Denuncia di merci sospette

Einleitung zur Rechtsnorm LDA:



Art. 75 LDA dal 2022

Art. 75 Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 75 (1) Denuncia di merci sospette

1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini nonché le societ di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini. (2)

2 In tali casi, l’UDSC (3) è autorizzato a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
(3) Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-7949/2015UrheberrechtAntrag; Akten; Akteneinsicht; Antrags; Antragsteller; Vorinstanz; Hilfeleistung; Antragstellerin; Interesse; Recht; Zollverwaltung; Verfahren; Beweis; Interessen; Verfügung; Urteil; Geschäftsgeheimnis; Geschäftsgeheimnisse; Fälschungen; Geheimhaltung; Sachverhalt; Anspruch; Immaterialgüter; Einsicht; Begründung