Art. 75 LDA dal 2022

Art. 75 (1) Denuncia di merci sospette
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini nonché le societ di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini. (2)
2 In tali casi, l’UDSC (3) è autorizzato a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
(3) Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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