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Legge sulla fusione (LFus)

Art. 75 LFus dal 2023

Art. 75 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 75 Sezione 5: Protezione dei creditori e dei lavoratori Responsabilit? solidale

1 Per tre anni, i debitori precedenti rispondono solidalmente con il nuovo debitore dei debiti contratti prima del trasferimento di patrimonio.

2 Le pretese nei confronti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi tre anni dopo la pubblicazione del trasferimento di patrimonio. Se il credito diviene esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l’esigibilit? .

3 I soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio devono garantire i crediti se:

  • a. la responsabilit? solidale si estingue prima dello scadere del termine di tre anni o
  • b i creditori rendono verosimile che la responsabilit? solidale non rappresenta una protezione sufficiente.
  • 4 Invece di prestare garanzia, i soggetti giuridici partecipanti al trasferimento possono soddisfare il credito, per quanto non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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