Art. 74 LIVA dal 2024
Art. 74 Segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorit e di persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2 L’obbligo del segreto non è dato:a. in caso di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l’autorit incaricata dell’esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;c. in casi specifici, nei confronti delle autorit incaricate della procedura d’esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell’AFC;d. (1) per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: numero con cui la persona è iscritta, indirizzo e attivit economica, nonché inizio e fine dell’assoggettamento.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4989]; [FF 2009 6817]).
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