OR Art. 728c -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 728c OR dal 2025
Art. 728c Avvisi obbligatori
1 Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.
2 L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se: 1. si tratta di violazioni essenziali; o2. nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.
3 Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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