ORC Art. 72 - Atto costitutivo

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 72 ORC dal 2025

Art. 72 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 72 Atto costitutivo

L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

  • a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
  • b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società a garanzia limitata;
  • c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
  • d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di quote sociali da lui sottoscritte con l’indicazione del numero, del valore nominale, della categoria e del prezzo di emissione;
  • e. (1) l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 777 capoverso 2 CO;
  • f. se i gerenti sono stati eletti, un rinvio a tale fatto e i pertinenti dati personali;
  • g. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
  • h. la menzione di tutti i documenti giustificativi nonché l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
  • i. le firme dei promotori;
  • j. (2) se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (2) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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