Art. 71 LEF dal 2025

Art. 71 Momento della
notificazione
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore. (1)
2 Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.
3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.