Art. 70 LFPr dal 2022
Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale
1 La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:a. fornisce consulenza alle autorit federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;b. valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l’articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l’articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l’articolo 48 capoverso 2 lettera b.
2 La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottopone alle autorit che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.