Art. 7 LPPC dal 2023

Art. 7 Condotta e coordinamento
1 La Confederazione assume la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza, nonché in caso di conflitti armati.
2 D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può assumere il coordinamento delle operazioni o, all’occorrenza, la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe estere.
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4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Può prevedere in particolare che i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni vi collaborino.
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