LPPC Art. 7 - Condotta e coordinamento

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 7 LPPC dal 2023

Art. 7 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 7 Condotta e coordinamento

1 La Confederazione assume la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza, nonché in caso di conflitti armati.

2 D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può assumere il coordinamento delle operazioni o, all’occorrenza, la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe estere.

3 L’organo della Confederazione incaricato del coordinamento della protezione della popolazione è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Ha i seguenti compiti:

  • a. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni d’intervento specializzate nonché di altri enti e organizzazioni;
  • b. garantire la capacit di condotta;
  • c. garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorit estere;
  • d. garantire l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorit estere;
  • e. garantire la gestione delle risorse civili.
  • 4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Può prevedere in particolare che i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni vi collaborino.


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