Art. 6a LCStr dal 2023

Art. 6a Sicurezza dell’infrastruttura stradale (1)
1 Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione.
2 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescrizioni riguardanti l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali.
3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento.
4 La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza). (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, i cpv. 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).(2) Correzione della CdR dell’AF del 27 mag. 2014, pubblicata l’11 giu. 2014 (RU 2014 1387). Concerne soltanto il testo francese.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.