Art. 68 LPPC dal 2023

Art. 68 Prescrizioni della Confederazione
1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d’impiego sufficiente.
2 Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. In tale pianificazione sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in esercizio dal punto di vista tecnico e del personale.
3 Il Consiglio federale stabilisce gli intervalli dell’aggiornamento della pianificazione.
4 Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici in questo ambito.
5 L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.