LSerFi Art. 66 - Foglio informativo di base

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 66 LSerFi dal 2024

Art. 66 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 66 Foglio informativo di base

1 Se uno strumento finanziario per il quale deve essere redatto un foglio informativo di base è oggetto di un’offerta pubblica, il foglio informativo di base è pubblicato al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica.

2 L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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