ONC Art. 65 - Lunghezza

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 65 ONC dal 2022

Art. 65 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 65 (1) Lunghezza

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). (art. 9 cpv. 1 LCStr)

1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:

Metri
  • a. autoveicoli, esclusi gli autobus
  • 12,00
  • b. rimorchi, esclusi i semirimorchi
  • 12,00
  • c. autobus a due assi
  • 13,50
  • d. autobus a più di due assi
  • 15,00
  • e. autoarticolati
  • 16,50
  • f. autotreni
  • 18,75
  • g. autobus snodati
  • 18,75. (2)

    2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1. (2)

    3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d’appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).

    4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m. (4)

    5 In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1ter OETV (5) ) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacit di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a. (6)

    6 In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacit di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a. (7)

    (1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).
    (4) Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
    (5) RS 741.41
    (6) Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).
    (7) Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 65 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRVB-07-1Widerhandlung gegen die StrassenverkehrsgesetzgebungBerufung; Kantons; Graubünden; Anhänger; Kantonsgericht; Berufungskläger; Justiz; Kantonsgerichtsausschuss; Verfügung; Anhängerzug; Deichsel; Polizei; Departement; Verfahren; Gesundheit; Widerhandlung; Verbindung; Sicherheit; Schwerverkehrszentrum; Meter; Busse; Justiz-; Sanitätsdepartement; Verfahrens; Mitteilung; Ausfertigung
    GRVB-02-19Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetzänge; Ladefläche; Berufung; Überhang; Fahrzeug; Hecklade; Berufungskläger; Ladung; Länge; Anhänger; Transport; Graubünden; Busse; Kanton; Recht; Richtlinie; Kantonsgericht; Entscheid; Vorinstanz; Vergrösserung; Berufungsklägers; Kantonsgerichtsausschuss; Fahrzeuglänge; Stroh; Verbindung; Sicherung