LIVA Art. 64 - Condono dell’imposta

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 64 LIVA dal 2025

Art. 64 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 64 Condono dell’imposta

1 L’imposta sull’importazione può essere condonata in tutto o in parte se:

  • a. beni sotto la custodia dell’UDSC o in regime di transito (art. 49 LD (1) ), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
  • b. beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell’autorità;
  • c. date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l’articolo 51;
  • d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
  • 2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.

    3 Il termine per la presentazione di una domanda è:

  • a. in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d’importazione con il quale l’imposta sull’importazione è stata determinata;
  • b. in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.
  • (1) RS 631.0

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