Art. 62 LSerFi dal 2024

Art. 62 Adeguamenti
1 Il produttore verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali.
2 La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base possono essere delegate a terzi qualificati. Il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni ivi contenute nonché del rispetto degli obblighi di cui ai capitoli 2–4 (art. 58–68).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.