Art. 61 (1) Autorit? di vigilanza (2)
1 I Cantoni designano l’autorit? competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale. (3)
2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorit? di vigilanza competente.
3 L’autorit? di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalit? giuridica. Nell’esercizio della sua attivit? non è vincolata a istruzioni. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).