Art. 61 LPP dal 2023

Art. 61 (1) Autorit di vigilanza (2)
1 I Cantoni designano l’autorit competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale. (3)
2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorit di vigilanza competente.
3 L’autorit di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalit giuridica. Nell’esercizio della sua attivit non è vincolata a istruzioni. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
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