LPP Art. 60a - Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 60a LPP dal 2022

Art. 60a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 60a (1) Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

1 Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d’uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all’istituto collettore.

2 Su richiesta del beneficiario, l’istituto collettore converte l’avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell’et minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell’istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell’et di pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell’attivit lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

3 L’istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

4 L’articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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