Art. 6 LCaGi dal 2023
Art. 6 Autorit? tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioni Autorit? tenute a iscrivere dati
1 Le autorit? seguenti iscrivono i loro dati in VOSTRA, se la Confederazione o il Cantone lo prevede:a. le autorit? giudicanti penali, i pubblici ministeri cantonali, le autorit? penali minorili ai sensi degli articoli 6 capoverso 1 lettere b e c e 7 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (1) (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorit? penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale (CPP) (2) ;b. le autorit? amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali;c. le autorit? preposte all’esecuzione delle pene e delle misure;d. le autorit? cantonali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui siano competenti per l’esecuzione dell’espulsione.
2 Le autorit? di cui al capoverso 1 per le quali la Confederazione o il Cantone non prevede un obbligo di iscrizione trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale o al SERCO.
3 Le autorit? di cui al capoverso 1 lettere a e c trasmettono al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un’interdizione di esercitare un’attivit? o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
(1) [RS 312.1] (2) [RS 312.0]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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