Art. 6 LPD dal 2019
Art. 6 (1) Comunicazione di dati all’estero
1 I dati personali non possono essere comunicati all’estero qualora la personalit della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se:a. garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all’estero;b. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;c. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l’altro contraente;d. nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;e. nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumit fisica della persona interessata;f. la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al loro trattamento;g. la comunicazione ha luogo all’interno della stessa persona giuridica o societ oppure tra persone giuridiche o societ sottostanti a una direzione unica, sempreché emittente e destinatario sottostiano a regole sulla protezione dei dati che assicurano una protezione adeguata.
3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4983]; [FF 2003 1885]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.