Art. 59a LAMaI dal 2025

Art. 59a (1) Dati dei fornitori di prestazioni
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2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.
3 I dati vengono rilevati dall’Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l’esecuzione della presente legge sono messi a disposizione dell’UFSP, del Sorvegliante dei prezzi, dell’Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell’articolo 84a. I dati sono pubblicati.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.