LAMaI Art. 59a - Dati dei fornitori di prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 59a LAMaI dal 2025

Art. 59a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 59a (1) Dati dei fornitori di prestazioni

1 I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Segnatamente vanno comunicati i seguenti dati:

  • a. il genere di attività, l’infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuridica;
  • b. il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;
  • c. il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima;
  • d. il genere, l’entità e i costi delle prestazioni fornite;
  • e. gli oneri, i proventi e il risultato d’esercizio;
  • f. gli indicatori medici della qualità.
  • 2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

    3 I dati vengono rilevati dall’Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l’esecuzione della presente legge sono messi a disposizione dell’UFSP, del Sorvegliante dei prezzi, dell’Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell’articolo 84a. I dati sono pubblicati.

    4 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

    (1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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