Art. 59 V. Astensione obbligatoria
L’autorit? di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorit? inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorit? di ricorso.