Art. 59 CPP dal 2023
Art. 59 Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorit penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorit penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;d. (1) il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 5769]; [FF 2013 6121], [2016 5587]).
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