Art. 58 LSerFi dal 2021

Art. 58 Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari Obbligo
1 Se uno strumento finanziario è offerto a clienti privati, il produttore redige previamente un foglio informativo di base.
2 Il foglio informativo di base non è necessario per strumenti finanziari che possono essere acquistati per clienti privati esclusivamente nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale.
3 Il Consiglio federale può designare terzi qualificati ai quali può essere delegata la redazione del foglio informativo di base. Il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni ivi contenute nonché del rispetto degli obblighi di cui ai capitoli 2–4 (art. 58–68).
4 Se a clienti privati sono offerti strumenti finanziari sulla base di indicazioni orientative, queste devono figurare quantomeno in una versione provvisoria del foglio informativo di base.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.