CPM Art. 57 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 57 CPM dal 2025

Art. 57 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 57 Prescrizione della pena. Termini

1 La pena si prescrive:

  • a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
  • b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
  • c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
  • d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
  • e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
  • 2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:

  • a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
  • b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
  • 3 La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.


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