Art. 57 CPM dal 2025
Art. 57 Prescrizione della pena. Termini
1 La pena si prescrive:a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
3 La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.
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