Art. 56 LIVA dal 2024

Art. 56 Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale
1 Il debito fiscale sorge simultaneamente all’obbligazione doganale (art. 69 LD (1) ).
2 Il contribuente ai sensi dell’articolo 51 che paga il debito fiscale per il tramite della PCD può pagare l’imposta entro un termine di 60 giorni dall’emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico dichiarate verbalmente per l’imposizione doganale.
3 Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell’imposta non venga pregiudicata.
4 Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all’obbligazione doganale (art. 75 LD). La prescrizione è sospesa finché è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4). (2)
5 Se il debito fiscale è modificato a causa di un adeguamento successivo della controprestazione, segnatamente a causa di modifiche contrattuali o di adeguamenti di prezzo operati tra imprese collegate in base a direttive riconosciute, l’imposta di cui è stato calcolato un importo insufficiente dev’essere annunciata all’UDSC entro 30 giorni da tale adeguamento. L’annuncio e la rettifica possono essere omessi se l’imposta da pagare successivamente può essere dedotta a titolo d’imposta precedente conformemente all’articolo 28.
(1) RS 631.0(2) RU 2009 7129
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