Art. 56 Elezione complementare
1 Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura. (1)
2 Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta l’articolo 45. (2)
3 Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un’elezione popolare. (1) Se devono essere assegnati più seggi, s’applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.
(1) (3)