Art. 54 ORC dal 2025
Art. 54 Conferimenti ulteriori (1)
1 Con la notificazione per l’iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione;b. lo statuto modificato;c. nel caso di conferimenti in denaro, un’attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;d. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:1. una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente all’articolo 652d capoverso 2 CO,2. la deliberazione dell’assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d’amministrazione per la liberazione successiva,3. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello stesso,4. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;e. in caso di conferimenti in natura o compensazione:1. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello stesso,2. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, 3. se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti.
2 L’atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:a. l’accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d’amministrazione;b. se del caso, la deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente l’inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto;c. la deliberazione del consiglio d’amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l’entità dei conferimenti effettuati;d. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d’amministrazione;e. l’accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;f. se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:a. la data della modifica dello statuto;b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati.
4 In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
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