ORC Art. 54 -

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 54 ORC dal 2025

Art. 54 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 54 Conferimenti ulteriori (1)

1 Con la notificazione per l’iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. l’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione;
  • b. lo statuto modificato;
  • c. nel caso di conferimenti in denaro, un’attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;
  • d. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:
  • 1. una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente all’articolo 652d capoverso 2 CO,
  • 2. la deliberazione dell’assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d’amministrazione per la liberazione successiva,
  • 3. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello stesso,
  • 4. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;
  • e. in caso di conferimenti in natura o compensazione:
  • 1. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello stesso,
  • 2. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato,
  • 3. se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti.
  • 2 L’atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:

  • a. l’accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d’amministrazione;
  • b. se del caso, la deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente l’inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto;
  • c. la deliberazione del consiglio d’amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l’entità dei conferimenti effettuati;
  • d. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d’amministrazione;
  • e. l’accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
  • f. se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati.
  • 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

  • a. la data della modifica dello statuto;
  • b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati.
  • 4 In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2474/2007FinanzmarktaufsichtVorinstanz; Quot;; Publikum; Beschwerdeführer; Geschäft; Beschwerdeführers; Recht; Banken; Einlage; Konkurs; Publikumseinlagen; Verfügung; Untersuchungsbeauftragte; Einlagen; Gelder; Bundesgericht; Beweis; Entgegennahme; Geschäftstätigkeit; Person; BankV; Bundesgerichts; Darlehen; Urteil; Bankengesetz; üglich