Art. 522 CCS dal 2022

Art. 522 I. Condizioni
1 Gli eredi che non ottengono l’importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.
2 Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.