PA Art. 52 -

Einleitung zur Rechtsnorm PA:



Art. 52 PA dal 2022

Art. 52 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) drucken

Art. 52 II. Contenuto e forma

1 L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2 Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorit di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.

3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, decider secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrer nel merito del ricorso.


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