Art. 52 LSerFi dal 2024

Art. 52 Organo di verifica
1 L’organo di verifica necessita dell’abilitazione della FINMA. La FINMA può abilitare più organi di verifica, purché ciò sia oggettivamente giustificato.
2 L’organo di verifica è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.
3 L’organo di verifica e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attivit irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
4 Se l’organo di verifica non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato l’organo di verifica non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l’abilitazione.
5 Se non vi è alcun organo di verifica privato, il Consiglio federale designa un organo addetto a questo compito.
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