LAM Art. 51 - In generale

Einleitung zur Rechtsnorm LAM:



Art. 51 LAM dal 2024

Art. 51 Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 51 Sezione 8: Rendite per superstiti In generale

1 Il coniuge superstite, i figli e i genitori del paziente morto in seguito all’affezione assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto.

2 È assicurato il guadagno annuo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito. È applicabile il guadagno massimo assicurato calcolato giusta l’articolo 40 capoverso 3. Il Consiglio federale adegua tale importo all’evoluzione dei prezzi e dei salari conformemente all’articolo 43.

3 Se il defunto non aveva ancora raggiunto il guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la rendita è calcolata fin dall’inizio in base a tale guadagno più elevato.

4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d’invalidit o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’et di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS (1) , per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d’invalidit . Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidit o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’et di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti. (2)

5 Con riserva dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la rendita continua ad essere calcolata, sino all’estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l’assicurato è stato privato.

(1) RS 831.10
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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