Art. 51 LSerFi dal 2024

Art. 51 Verifica del prospetto Obbligo
1 Il prospetto deve essere sottoposto all’organo di verifica prima della sua pubblicazione. Quest’ultimo ne verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilit .
2 Il Consiglio federale può designare valori mobiliari il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione se una banca ai sensi della LBCR (1) o una societ di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi (2) conferma che al momento della pubblicazione sono disponibili le informazioni più importanti sull’emittente e sui valori mobiliari.
3 I prospetti per investimenti collettivi di capitale non devono essere sottoposti a verifica. È fatto salvo l’obbligo di approvazione per i documenti di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e e 120 LICol (3) .
(1) RS 952.0(2) RS 954.1
(3) RS 951.31
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.