CPM Art. 50e -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 50e CPM dal 2025

Art. 50e Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 50e Divieto di condurre (1)

Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 del Codice penale svizzero (2) il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

(1) Originario art. 50abis.
(2) RS 311.0

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