Art. 5 ONC dal 2024
Art. 5 (1) Velocit massima per certi generi di veicoli
(art. 32 cpv. 2 LCStr)
1 La velocit massima è di:a. 80 km/h per:1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,2. gli autotreni,3. gli autoarticolati,4. i veicoli con pneumatici spikes;b. 60 km/h per i trattori industriali;c. 40 km/h per:1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l’autorit competente può autorizzare una velocit di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l’autorit competente può permettere una velocit più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;d. 30 km/h per:1. il traino di rimorchi agricoli o forestali (2) non immatricolati,2. il traino di rimorchi agricoli o forestali immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocit superiore,3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene. (3)
2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocit massima è limitata a 100 km/h per:a. (4) autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;c. (5) autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t. (3)
2bis ... (7)
3 Le predette velocit massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocit più alto.
4 Commette un’infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocit massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori. (8)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 ([RU 1976 2810]).
(2) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(3) (6)
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5701]).
(5) Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 2139]).
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
(7) Introdotto l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([RU 1995 4425]). Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
(8) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 ([RU 2012 1821]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.