LAVS Art. 49f - Trattamento di dati personali

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 49f LAVS dal 2025

Art. 49f Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 49f (1) Trattamento di dati personali

1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

  • a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
  • b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
  • c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
  • d. far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;
  • e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
  • f. allestire statistiche;
  • g. assegnare o verificare il numero AVS.
  • 2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.

    (1) Introdotto dal n. II cpv. 2 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

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