Art. 49b LAVS dal 2023

Art. 49b (1) Trattamento di dati personali
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: (2)
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravit dell’infermit fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 758; 2022 491; FF 2019 6043).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.