Art. 495 CCS dal 2022

Art. 495 II. Rinuncia d’eredit
1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2 Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredit .
3 Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.